Art. 3.
(Istituzione del contributo di solidarietà).

      1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di un contributo di solidarietà le cui risorse sono destinate al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2007, nonché le misure fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle imprese.

 

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      2. Il contributo di solidarietà è obbligatorio per tutti i produttori di reddito, con contribuzioni graduate secondo le fasce di reddito identificate dal decreto legislativo di cui all'articolo 2. Dal pagamento del contributo di solidarietà sono escluse le persone il cui reddito familiare risulta inferiore al livello minimo previsto dal citato decreto legislativo.