1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di un contributo di solidarietà le cui risorse sono destinate al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2007, nonché le misure fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle imprese.